Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12394 del 17/05/2017 (Rv. 644290 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Questione di competenza decisa con ordinanza ex art. 665 c.p.c. - Omesso mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. e devoluzione della controversia ad altro giudice speciale o specializzato – Regolamento di competenza – Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di procedimento per convalida di licenza o sfratto, è ammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il tribunale ordinario, definita la fase sommaria senza concedere l’ordinanza provvisoria di rilascio, anziché disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 667 c.p.c., accolga l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall’intimato e rimetta impropriamente le parti ad altro giudice speciale o specializzato (nella specie, alla sezione specializzata agraria), trattandosi di pronuncia sulla competenza in senso tecnico e non meramente ordinatoria o provvisoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)