Sez. 4, Sentenza n. 3874 del 28/11/1995 Cc. (dep. 20/12/1995) Rv. 203620 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - In genere | Provvedimento del questore adottato ai sensi dell'art. 6, comma primo e secondo, Legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella Legge 24 febbraio 1995, n. 45 - Convalida - Termine di quarantotto ore per la convalida del P.M. - Decorrenza.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - In genere
Il termine di quarantotto ore entro cui il P.M. deve richiedere al GIP la convalida del provvedimento del questore adottato ai sensi dell'art. 6, comma primo e secondo, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 febbraio 1995, n. 45, decorre dalla notifica di questo al suo destinatario, e non già dalla comunicazione al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1994 num. 717 art. 1 CORTE COST., Legge 24/02/1995 num. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)