Sez. L, Sentenza n. 24449 del 30/11/2016 (Rv. 641714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Retribuzione - Mancato adeguamento al costo della vita - Violazione dell'art. 36 Cost. - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
L'art. 36, comma 1, Cost. garantisce sia il diritto ad una retribuzione proporzionata, che assicura ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata, sia quello ad una retribuzione sufficiente, ossia che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle condizioni concrete di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera dignitosa, sicché il mancato adeguamento della retribuzione all'aumentato costo della vita, per un lungo periodo lavorativo, comporta che quanto percepito non sia più proporzionato al valore del lavoro secondo la valutazione fatta inizialmente dalle stesse parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto, ad una lavoratrice subordinata con mansioni di addetta alle pulizie, l'adeguamento della retribuzione, fissata, fino al 1995, in lire settemila orarie e successivamente in lire dodicimila, quantificando, equitativamente in forza dell'art. 432 c.p.c., l'importo delle differenze retributive in euro venticinque mensili, in considerazione dell'orario di lavoro e dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)