Sez. U, Sentenza n. 9670 del 23/04/2009 (Rv. 607480 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Canone di fognatura e depurazione delle acque reflue - Trasformazione del tributo locale in corrispettivo ex d.lgs. n. 258 del 2000 - Delibere adottate in precedenza dal CIPE ex art. 31, comma 29, della legge n. 448 del 1998 - Perdurante efficacia - Condizioni - Mancata applicazione del metodo normalizzato.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione: pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del nuovo metodo normalizzato.
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 36 art. 13, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 29 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)