Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento alle professioni di avvocato e di procuratore;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Nessuno puo' assumere il titolo, ne' esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non e' iscritto nell'albo professionale.
2. Conservano tuttavia Il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnita'.
3. La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca piu' grave reato, e' punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale a nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.
Art. 2
1. Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente e' necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali.
2. Non si puo' essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.
Art. 3
1. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e' incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualita' di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
2. E anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
3. E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
4. Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle Universita' e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.
Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.1515
Art. 4
1. Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i Tribunali e le Preture del Regno.
2. Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio puo' essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33.
Art. 5
1. I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo.
Art. 6
1. LA L. 24 LUGLIO 1985, N. 406 HA DISPOSTO (CON L'ART. 4) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 5 DEL REGIO D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578.
Art. 7
1. Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.
2. Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
3. Nulla e' innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.
Art. 8
1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
2. I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.16
3. E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia.
Art. 9
1. Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Direttorio del Sindacato, il procuratore puo', sotto la sua responsabilita', procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.
2. Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.
3. Il procuratore puo' anche, sotto la sua responsabilita', farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e Sezioni distaccate. L'incarico e' dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
4. Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza puo' essere conferita ad un praticante procuratore.
Art. 10
1. Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale e' assegnato, ma il presidente del Tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, puo' autorizzarlo a risiedere in un'altra localita' del circondario, purche' egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.
Art. 11
1. Il procuratore non puo', senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.
Art. 12
1. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignita' e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.
2. Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
3. Il giuramento e' prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere i miei doveri professionali con «lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli «interessi superiori della Nazione».