Sez. U, Sentenza n. 128 del 12/03/1999 (Rv. 524060 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Decisioni - Ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie riguardante mutamenti del mercato immobiliare.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è ammesso, a norma dell'art. 111 Cost., per incompetenza, eccesso di potere (giurisdizionale) e violazione di legge, restandone escluse le doglianze relative a valutazioni tecniche o ai presupposti di fatto su cui esse si fondano, o comunque a vizi di motivazione, in particolare riguardo a pretesi mutamenti del mercato immobiliare in un determinato arco di tempo, che inciderebbero sulla valutazione del bene.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)