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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 283 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-25, depositata il 1988-03-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:283
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10558

  • Maternità e infanzia
  • Madre lavoratrice
  • Impedimenti per qualsiasi causa a prestare assistenza alla prole
  • Omessa estensione al padre dei diritti di astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' e della relativa indennità- manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7.
  • Cost., artt. 3, comma primo, 29, comma secondo, 30, comma primo e 31, comma secondo.
Leggi la massima
Impedimenti all'assistenza materna della prole, nei primi tre mesi successivi al parto, dovuti a "qualsiasi causa" - oltre alla morte e alla grave infermità considerate nella precedente sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma nuovamente impugnata - non possono essere oggetto di esame non essendo rilevanti nel giudizio principale (avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre). Né ricorrono gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo, dell'art. 27 Legge n. 87/1953. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni della legge n. 1204/1971 relative all'astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' e relativa indennità, qualora "per qualsiasi causa" la madre non fruisca di detta astensione). - S. n. 1/1987.

Norme impugnate

  • art. 7 legge 9 dicembre 1977, n. 903

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1986 dal Pretore di Modena, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Checchia Alessandro e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Modena, giudice del lavoro, con ordinanza del 26 aprile 1986 (r.o. n. 624/86) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni degli artt. 4, primo comma, lett. c) e 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 in tema di astensione obbligatoria dal lavoro post-partum e relativa indennità, qualora, "per qualsiasi causa", la madre non fruisca di detta astensione o, comunque, nel periodo corrispondente, non presti al figlio assistenza, alla quale debba pertanto provvedere il padre;
punto 2
Considerato: che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987 ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 limitatamente alla parte in cui non prevede che il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 4, lett. c) e 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre (lavoratrice o meno) al minore sia divenuta impossibile per morte o grave infermità; che pertanto la questione, in quanto riferita a tali ipotesi, va dichiarata manifestamente inammissibile; che questa Corte, pur non escludendo che la necessità di garantire al minore adeguata cura e protezione nei tre mesi successivi al parto possa essere riconosciuta anche in casi di carenza dell'assistenza materna diversi dalla morte o grave infermità della madre, non può qui prendere in considerazione impedimenti dovuti ad altre circostanze non rilevanti nel giudizio principale, avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre; che d'altra parte, stante la genericità delle indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, non ricorrono nella specie gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo, dell'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile anche sotto questo profilo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma e 31, secondo comma Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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