Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 27/05/1997 Ud. (dep. 19/06/1997) Rv. 208209 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Gas di petrolio liquefatti - Destinazione ad uso autotrazione di gas di petrolio liquefatti per uso domestico - Reato previsto dall'art. 23 bis del r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 - Mutamento di destinazione di quantitativi superiori a venti quintali - Riferimento al quantitativo complessivamente sottratto all'imposta di fabbricazione Necessità - Riferimento ad ogni singola fornitura di g.p.l. al fine di accertare se abbia superato il limite di venti quintali - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ricorre l'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 23 bis della r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 (introdotto dall'art. 6 del d.l. 3 dicembre 1953 n. 878, conv. con l. 31 gennaio 1954 n. 2 e poi modificato dall'art. 10 del d.l. 5 maggio 1957 n. 271 conv. dalla l. 2 luglio 1957 n. 474) quando vengano destinati prodotti petroliferi in regime di agevolazione o di esenzione ad usi diversi da quelli cui è connesso il particolare regime fiscale in quantità superiore a venti quintali, ma tale quantitativo deve essere riferito alla totalità del prodotto di cui viene mutata la destinazione e non ad ogni singola fornitura di esso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis, Decreto Legge 03/12/1953 num. 878, Legge 31/01/1954 num. 2, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 10, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)