Sez. 6, Sentenza n. 1057 del 22/03/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201444 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Divieto di custodia per gravi motivi di salute - Deroga - Esigenze cautelari eccezionali - Valutazione - Criteri.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
Le eccezionali esigenze cautelari che consentono di superare il divieto di custodia cautelare posto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc.pen., per i soggetti che versano in condizioni di salute particolarmente gravi, devono essere valutate alla stregua dei criteri indicati dall'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., che contemplano una pericolosità specificamente processuale o criminale, e non con riferimento a gravi distorsioni della personalità del soggetto indagato (quali mania persecutoria, volubilità, incapacità a dominare i propri impulsi), perché in tal modo, attribuendo rilievo ad una pericolosità a matrice prettamente psichica, si viene a spostare impropriamente sul piano sanitario la valutazione richiesta dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)