Sez. L, Ordinanza n. 26666 del 14/10/2024 (Rv. 672594-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Contratto collettivo di diritto comune - Autonomia degli stipulanti - Clausole di ultrattività pattizie - Ammissibilità - Disdetta unilaterale intimata dal singolo datore di lavoro - Illegittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazioni dell'autonomia collettiva, operano entro l'ambito temporale concordato dagli stipulanti, ai quali è rimessa la scelta di pattuire eventuali clausole di ultrattività - come quella di perdurante vigenza del contratto fino al rinnovo contrattuale - che devono essere intese come apposizione di un termine, stante l'incertezza solo nel quando e non anche nell'an dell'evento futuro: ne consegue che la disdetta del contratto collettivo vigente intimata dal singolo datore di lavoro deve considerarsi illegittima e, quindi, priva di effetti.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)