Sez. 3, Sentenza n. 2723 del 06/12/1966 Ud. (dep. 10/02/1967) Rv. 103432 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FALLIMENTO E REATI FALLIMENTARI - CURATORE FALLIMENTARE - E PUBBLICO UFFICIALE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FALLIMENTO E REATI FALLIMENTARI - CURATORE FALLIMENTARE - E PUBBLICO UFFICIALE.*
Per l'art 357 cpv n 2 cod pen e pubblico ufficiale ogni persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per Obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Il curatore fallimentare in tanto e pubblico ufficiale in quanto adempie una funzione diretta al conseguimento di un fine di pubblico interesse, avendo l'amministrazione del patrimonio fallimentare, essendo obbligato ad esercitare personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e ad indagare e riferire sulle cause e circostanze del fallimento, sulla responsabilita del fallito o di altri e su quanto puo interessare anche ai fini della istruttoria penale (artt 31, 32, 33 e segg legge fallimentare). Di conseguenza, la legge che attribuisce la qualita di pubblico ufficiale al curatore e le norme penali che irrogano le pene per i reati commessi o dal curatore o contro il curatore formano un tutto unico e inscindibile.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32, Legge Falliment. art. 33, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 33, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)