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Sez. L, Sentenza n. 3844 del 10/06/1986 (Rv. 446684 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO ESEGUITO CONTEMPORANEAMENTE PER DUE DATORI DI LAVORO - SOLIDARIETÀ EX ART. 1294 COD. CIV. DI QUESTI ULTIMI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446684-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO ESEGUITO CONTEMPORANEAMENTE PER DUE DATORI DI LAVORO - SOLIDARIETÀ EX ART. 1294 COD. CIV. DI QUESTI ULTIMI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera (nella specie, attività di guardiano di due cantieri contigui) sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nello interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori della attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ., il quale stabilisce una presunzione di solidarietà nel caso di obbligazione con pluralità di debitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. (V 853/62, mass n 251366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)