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Sez. 2, Sentenza n. 1305 del 09/04/1975 (Rv. 374818 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - POSSESSORE - DETENTORE - DETENTORE AUTONOMO - ESTREMI - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DEL POSSESSORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374818-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - POSSESSORE - DETENTORE - DETENTORE AUTONOMO - ESTREMI - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DEL POSSESSORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Legittimato all'Esercizio dell'Azione di reintegrazione e non soltanto il possessore, cioe colui che, secondo la definizione del possesso contenuta nell'art 1140 cod civ, esercita sulla cosa un potere di fatto che si manifesta in un'attivita corrispondente all'Esercizio della proprieta o di altro diritto reale, ma anche il detentore qualificato o autonomo, cioe colui che ha la detenzione della cosa non per ragioni di servizio o di ospitalita. Conseguentemente, quante volte, in dipendenza di un qualunque rapporto obbligatorio, la posizione soggettiva attiva, concretando un diritto personale di godimento, si realizzi mediante una relazione materiale immediata e diretta tra il suo titolare e la cosa, la detenzione autonoma cui da luogo il suo Esercizio puo essere tutelata con l'Azione di reintegrazione anche nei confronti del possessore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)