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Sez. 2, Sentenza n. 967 del 03/04/1971 (Rv. 350902 - 01)

POSSESSO - CONSERVAZIONE (MODI DI) - ANIMUS POSSIDENDI - NORMALE UTILIZZAZIONE DELLA COSA AD INTERVALLI - SUSSISTENZA - CONTINUITA DEL POSSESSO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350902-01

POSSESSO - CONSERVAZIONE (MODI DI) - ANIMUS POSSIDENDI - NORMALE UTILIZZAZIONE DELLA COSA AD INTERVALLI - SUSSISTENZA - CONTINUITA DEL POSSESSO - CONFIGURABILITA.*

Il possesso non cessa di essere continuo se l'utilizzazione della cosa, su cui si vanta un potere di fatto corrispondente ad un diritto reale, avvenga ad intervalli, ove la discontinuita materiale dell'uso dipende dalla natura e dalla destinazione economicò sociale della cosa. In tal caso, infatti, soltanto il corpus, cioe l'elemento oggettivo del possesso, subisce interruzione, mentre l'animus possidendi permane. (nella specie, trattavasi di servitu di passaggio su di un fondo altrui per accedere al mare esercitata durante la stagione balneare). (Conf 1438'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)