Sez. 3, Sentenza n. 18401 del 19/08/2009 (Rv. 609072 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Sinistro causato da veicolo non coperto da assicurazione - Interruzione della prescrizione validamente effettuata nei confronti della sola impresa designata - Conseguenze - Estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento anche nei confronti del responsabile - Esclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, in caso di sinistro causato da veicolo non coperto da assicurazione non vi è solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il responsabile del danno, perché l'obbligazione del primo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile; ne consegue che la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta dagli atti interruttivi validamente compiuti dal danneggiato nei confronti del suddetto Fondo.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)