Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
Testo in vigore al
Art. 12
1. Gli scarti e le tolleranze ammessi nei precedenti articoli non pregiudicano il diritto dell'acquirente di pagare le sostanze acquistate al prezzo corrispondente al titolo effettivo accertato dall'analisi o di pretendere la restituzione delle somme eventualmente pagate in piu'.
Capo II. Vini.
Art. 13
1. Il nome di «vino» e' riservato al prodotto della fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce.
2. Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva.
3. La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita dei vini non genuini sono vietati.
4. Tale divieto e' esteso ai vini con grado alcoolico inferiore al 10 % in volume, se rossi, al 9 % in volume, se bianchi.
5. Nei locali adibiti alla vendita diretta del vino al consumatore debbono essere esposti, in modo visibile e con caratteri chiari e ben leggibili, cartelli che indichino il grado alcoolico dei vini che si smerciano.
6. Eguale indicazione deve essere data sui recipienti dai quali si trae il vino per la mescita, nonche' su tutti gli altri recipienti che si trovano nei locali di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al dettaglio.
7. Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini venduti in bottiglia e fiaschi confezionati con etichette recanti le indicazioni del nome del vino, del produttore o di colui che ha operato l'imbottigliamento o l'infiascamento.
8. E' vietato di produrre aumento del grado alcoolico dei vini oltre la gradazione normale di quelli della zona, mediante la concentrazione o l'aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione.
9. Nel calcolo del grado alcoolico di cui sopra, si terra' conto anche dello zucchero indecomposto ancora contenuto in 100 parti del vino, moltiplicando il quantitativo corrispondente per 0,63 e aggiungendo il prodotto cosi' ottenuto all'alcool esistente.
10. Col regolamento saranno stabiliti i trattamenti permessi per la preparazione dei vini speciali e la preparazione, la correzione e la conservazione dei vini genuini, nonche' quelli consentiti per la preparazione ed il commercio dei mosti di uva e dei filtrati dolci.
Art. 14
1. I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel Regno, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio.
2. E' vietata la introduzione nel Regno dei vini esteri contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana.
3. Il commercio nei punti franchi, sia dei vini nazionali che di quelli esteri, e' sottoposto al controllo delle autorita' doganali.
Art. 15
1. E' vietata la reimportazione dei vini nazionali quando siano riconosciuti non genuini.
2. Questa disposizione non si applica ai vini che risultino non genuini unicamente per effetto dell'aggiunta di alcool fatta prima della esportazione, purche' siano destinati alla distillazione od alla preparazione dei vini, per i quali, a norma del regolamento, sia consentita l'alcoolizzazione.
Art. 16
1. La detenzione delle vinacce e' vietata, salvo che esse siano destinate alla distillazione, alla alimentazione del bestiame, o ad usi industriali, e salvo il disposto del comma seguente.
2. La detenzione delle vinacce, per la preparazione dei vinelli, di cui all'articolo seguente, e per il governo dei vini all'uso toscano, sara' consentita per un periodo di tempo la cui durata verra' fissata in ogni Provincia con decreto del Prefetto, da rinnovarsi, anno per anno, entro il mese di settembre.
3. Per la denaturazione delle vinacce il Ministero delle finanze ha facolta' di fornire il sale pastorizio occorrente.11
Art. 17
1. E' vietato di porre in vendita o di detenere per la vendita il prodotto denominato vinello, ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uva fresca.
2. Dal divieto di cui al precedente comma sono eccettuati:
a) i vinelli destinati alla distillazione, purche' siano addizionati con calce fino a reazione quasi neutra;
b) quelli custoditi nei locali delle distillerie, quando il detentore dichiari di sottoporli alla vigilanza degli agenti di finanza, per il controllo della effettiva destinazione alla distillazione;
c) quelli destinati alla fabbricazione dell'aceto, purche' siano addizionati con almeno il 15 % di aceto di vino, in modo che la massa risulti nettamente acetosa.
Capo III. Aceti.
Art. 18
1. Il nome di « aceto » o « aceto di vino » e' riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino o del vinello, avente il 5 % di acidita' totale espressa in acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti, ivi compresa l'enocianina, o di acido acetico anche se puro o di altre sostanze.
2. E' vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio per uso commestibile qualsiasi altro aceto, ad eccezione di quello ottenuto dalla fermentazione acetica dell'alcool etilico. Tale aceto deve essere venduto col nome di « aceto di spirito » e puo' essere commerciato esclusivamente per la conservazione dei prodotti agricoli.
3. E' vietato di mescolare l'aceto di spirito con l'aceto di vino o di colorarlo artificialmente.
4. La denominazione di « aceto di spirito » deve essere segnata sopra ai recipienti che lo contengono, nonche' nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovarne la vendita o la somministrazione.
5. L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce aceto si presume, in ogni caso, destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con aceto commestibile, in contravvenzione al disposto del presente articolo.
Art. 19
1. E' vietata, per uso commestibile, la vendita di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico grezzo od acido pirolegnoso, nonche' di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico di buon gusto (acido acetico puro). E' vietata anche la vendita di conserve alimentari preparate con tali aceti.
2. E' vietata la vendita ed il commercio per uso commestibile dell'aceto ottenuto da vino corrotto, nonche' dell'aceto guasto e di quello contenente:
a) acidi estranei, come acido solforico, cloridrico, nitrito, ossalico, ecc.;
b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;
c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune in proporzioni tali da costituire adulterazione, composti metallici tossici, sostanze coloranti, anche non nocive.
Capo IV. Olii.
Art. 20
1. Il nome di «olio» o di «olio di oliva» e' riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europea) senza aggiunta di sostanze estranee o di olii di altra natura.
2. Sono permesse la fabbricazione e la vendita di olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, a condizione che siano osservate le prescrizoni di cui ai seguenti articoli.
Art. 21
1. Chiunque fabbrica od intende fabbricare olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, deve farne denunzia, per iscritto, al podesta' del Comune in cui vuole esercitare tale industria e contemporaneamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
2. La denunzia deve contenere il nome, il cognome e la paternita', ovvero la ragione sociale del fabbricante, nonche' la indicazione del sito in cui e' posta la fabbrica e il deposito degli olii suddetti e infine quella del vegetale da cui l'olio viene estratto.
3. Gli olii di cui al primo comma, estratti da vegetali diversi dal sesamo, anche se importati dall'estero, debbono essere addizionati, prima di passare al commercio, con il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.
4. E' vietato fabbricare, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio olii vegetali commestibili colorati artificialmente o comunque contenenti sostanze estranee, ovvero grassi naturalmente colorati, allo scopo di correggerne il colore.28
Art. 22
1. Chiunque intende vendere o comunque mettere in commercio olii di cui al precedente articolo, deve farne denunzia per iscritto al sindaco del luogo. Nella denuncia devono essere indicati il nome, il cognome e la paternita' o la ragione sociale del denunziante, nonche' i locali nei quali intende tenere in deposito o mettere in vendita, sia all'ingrosso che al minuto, gli olii medesimi.
Art. 23
1. E' vietato di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri olii vegetali commestibili.
2. Gli olii vegetali commestibili diversi da quello di oliva debbono essere venduti con la denominazione di «olio di seme» e tale denominazione deve essere sempre indicata nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione, come pure su tutti i recipienti che contengono detti olii, dovunque essi si trovino. Analoghe scritte devono essere applicate, a caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.
Art. 24
1. La vendita e il commercio per uso commestibile degli olii di oliva deodorati, disacidificati o comunque raffinati, nonche' degli olii estratti dalle sanse, sono permessi purche' detti olii non contengano sostanze estranee aggiunte per correggerne il colore od altro carattere.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1931, N. 378, COME MODIFICATA DAL REGIO D.L. 5 DICEMBRE 1935, N. 2363, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 1936, N. 1220.
3. Gli olii commestibili estratti dalle sanse debbono essere venduti con la denominazione di «olii di sansa commestibili» da ripetersi nei documenti commerciali e di trasporto, sui recipienti ed all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.
Art. 25
1. E' vietato vendere, porre in vendita o porre altrimenti in commercio, per uso commestibile, olii rancidi, nonche' olii comunque alterati, o contenenti tracce del solvente eventualmente adoperato.
Capo V. Burro e strutto.
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1956, N. 1526
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1956, N. 1526
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1951, N. 1316
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1951, N. 1316
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1951, N. 1316
Art. 31
1. Il nome di «strutto» e' riservato esclusivamente al prodotto, ottenuto per estrazione a caldo, dei tessuti adiposi del maiale.
2. E' vietato fabbricare, porre in vendita, vendere o mettere comunque in commercio strutto contenente:
a) grassi diversi da quelli del maiale;
b) acqua in proporzione superiore all'1 per cento;
c) sostanze estranee di qualsiasi natura, fatta eccezione per il sale da cucina.
Capo VI. Formaggi.
Art. 32
1. Il nome di «formaggio» o «cacio» e' riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina.
2. La denominazione di «formaggio pecorino» e' riservata al prodotto ricavato esclusivamente dal latte di pecora nei modi previsti dal precedente comma.9
3. I formaggi ricavati da latte diverso da quello di pecora, oppure soltanto parzialmente da latte di pecora, i quali siano confezionati in forme di peso superiore ai chilogrammi 3 e presentino caratteristiche esteriori simili a quelle del formaggio pecorino, debbono essere denominati «formaggio vacchino».9
4. Il formaggio definito vacchino a norma del precedente comma, anche se importato o destinato alla esportazione, non puo' essere posto in commercio se non sia provvisto di una timbratura recante la leggenda «vacchino». Tale leggenda, che dovra' avere le dimensioni di centimetri 4 di altezza, centimetri 15 di lunghezza e centimetri 0,5 di profondita' dovra', essere impressa a fresco sullo scalzo stesso delle forme, e ripetuta piu' volte fino ad occupare tutta la lunghezza dello scalzo stesso.9