diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 501 del 1989

Decisione
decisa il 1989-10-26, depositata il 1989-11-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:501
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14221

  • Impiego pubblico
  • Crediti vantati dallo stato nei confronti del personale
  • Pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo stato fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale e con successiva ordinanza di manifesta inammissibilità. - v. S.n. 878/1988, O.n. 131/1989.

Norme impugnate

  • art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle P.P. A.A.), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fioravanti Umberto, nella qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore Fioravanti Silvia e Meli Adriano, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 16 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consente la pignorabilità e la sequestrabilità, fino alla concorrenza di un quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato per ogni credito vantato nei confronti del personale;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha già deciso la questione, con riferimento all'art. 2, primo comma, n. 3 del predetto d.P.R., (sede in cui va più esattamente collocata), dichiarandone l'illegittimità costituzionale: "nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale"; che quindi tale decisione assorbe ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente, come già ritenuto nella ordinanza n. 131 del 1989 con la quale questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione anche in riferimento al citato art. 1; che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle P.P. A.A.), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze