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Sez. L, Ordinanza n. 17419 del 25/06/2024 (Rv. 671591-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto a tempo parziale - Inosservanza del requisito della forma scritta - Costituzione di un ordinario rapporto full time - Riduzione dell'orario di lavoro - Necessità del consenso del lavoratore - Manifestazione del consenso per "facta concludentia" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2024-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671591-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno; tuttavia, il datore di lavoro può provare l'esistenza di

sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni, anche per facta concludentia, le quali si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time e le cui successive modifiche non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro, richiedendo un nuovo consenso del lavoratore .

Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)