Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 153 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15216
- Tributi in genere
- Sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati (S.O.C.O.F.)
- Applicabilità solo nei confronti dei percettori di reddito da taluni fabbricati
- Non prevista deducibilità ai fini delle imposte sul reddito
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
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Norme impugnate
- d.l. 28 febbraio 1983, n. 55
- art. 20, comma 5, legge 26 aprile 1983, n. 131
- art. 19 legge 26 aprile 1983, n. 131
Parametri
- art. 53, comma 1, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983") convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessail 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Aucaiani Maria Cristina contro il Comune di Orvieto, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Palombaro Maria Stella contro il Comune di San Venanzo, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983");
che il giudice a quo dubita della legittimità di dette norme nella parte in cui, rispettivamente, stabiliscono che la sovraimposta comunale sul reddito da fabbricati (SOCOF) sia dovuta solo dai percettori di redditi da fabbricati (e taluni fabbricati soltanto), e che la sovraimposta medesima non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi;
punto 2
Considerato che in ragione dell'identità delle questioni i relativi giudizi possono essere riuniti;
che con sentenze n. 159 del 1985 e n. 574 del 1988 questa Corte ha già dichiarato non fondate le questioni, rispettivamente, dell'art. 19 e dell'art. 20, quinto comma, del citato decreto-legge, sollevate negli stessi termini e con riferimento ai medesimi parametri ora invocati;
che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le citate decisioni;
che pertanto le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze in epigrafe vanno dichiarate manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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