Sez. 1, Sentenza n. 9259 del 11/07/1988 Ud. (dep. 15/09/1988) Rv. 179177 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INDAGINI - ESAME DELL'IMPUTATO O DELL'INDIZIATO DI REITÀ DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IPOTESI VARIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INDAGINI - ESAME DELL'IMPUTATO O DELL'INDIZIATO DI REITÀ DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IPOTESI VARIE.*
Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non ha ancora assunto la qualità di imputato o di indiziato di reità, cioè quelle rese prima che siano emersi elementi concreti di reità, debbono essere riferite all'autorità giudiziaria che può utilizzarle al fine della formazione del suo libero convincimento. Qualora però dalle dichiarazioni fatte emergano palesi concreti indizi di reità, la polizia giudiziaria non può proseguire l'esame di chi le ha rese, sotto pena di inutilizzabilità delle stesse. L'imputato o l'indiziato di reato possono in ogni tempo rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria che ha l'Obbligo di documentarle come fatti storici. Ma per tenere conto di tali dichiarazioni, anche se poi ritrattate, il giudice deve accertare con adeguata motivazione e prudente cautela l'effettiva spontaneità delle stesse. La polizia giudiziaria può procedere all'interrogatorio di persone indiziate di reato, nell'ambito delle sommarie indagini ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen., soltanto con l'osservanza delle garanzie difensive previste per l'istruzione formale. Eccezionalmente, in caso di assoluta urgenza, ed all'esclusivo fine di proseguire le indagini per i reati indicati nell'art. 165 ter cod. proc. pen., è consentito alla polizia giudiziaria assumere sommarie informazioni, senza la presenza del difensore dell'indiziato, dell'arrestato in flagranza o del fermato, ma tali dichiarazioni sono prive di valore ai fini processuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 165 ter, Cod. Proc. Pen. art. 222 bis, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)