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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25786 del 13/11/2020 (Rv. 659678 - 01)

SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Esercizio dello "ius aedificandi" - Nozione di costruzione - Rilevanza della qualità del materiale utilizzato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659678-01

SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Ai fini dell'esercizio dello "ius aedificandi", ai sensi degli artt. 952, comma 1, e 954, ultimo comma, c.c., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell'immobile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata, la quale aveva ritenuto che l'apposizione di travi di ferro, poi sostituite da una struttura metallica tipo "orsogril", non integrasse una costruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)