Sez. L, Ordinanza n. 22594 del 05/08/2025 (Rv. 676140-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE | Indennità di trasferta ex art. 20 CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 - Presupposti - Temporaneo svolgimento delle mansioni in luogo diverso dalla residenza di servizio - Individuazione di quest'ultima - "Tratta a cui l'agente appartiene" ex art. 20 cit. - Rilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta, di cui all'art. 20 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, è necessario che, per ragioni di servizio debitamente riconosciute, il lavoratore debba svolgere temporaneamente la sua mansione in un luogo diverso dalla residenza di servizio assegnata, per l'individuazione della quale lo stesso art. 20 prevede la "tratta a cui l'agente appartiene", quale elemento di riferimento utile per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate.
Contr. Coll. 23/07/1976 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)