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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 24 del 1963

Decisione
decisa il 1963-03-05, depositata il 1963-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:24
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1743

  • Locazione
  • Immobile compreso in edificio da ricostruire con impossibilità di permanenza del conduttore
  • Art. 10, n. 3, legge n. 253 del 1950
  • Immobile di interesse artistico e storico
  • Poteri della sovrintendenza ai monumenti
  • Preteso contrasto con art. 24 Cost.
  • Questione incidentale di legittimità costituzionale dichiarata non fondata con precedente sentenza della corte
  • Riproposizione
  • Ordinanza di manifesta infondatezza. (costituzione, artt. 24 e 102; legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 10, n. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
V. Sent. 24/56 D. (La fattispecie concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., dichiarata non fondata con sentenza 22 novembre 1962, n. 94, relativamente al solo art. 24 Cost., ma con motivazione che vale anche rispetto all'art. 102 Cost.).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1962 dal Pretore di Montepulciano nel procedimento civile vertente fra Giovannangela Secchi Tarugi e Gustavo Romani, iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962. Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Montepulciano, con la suddetta ordinanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 102 della Costituzione; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 94 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione con motivazione che vale anche in riferimento all'art. 102 della Costituzione; che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, la decisione va confermata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze