Sez. 3, Sentenza n. 14160 del 03/11/1999 Ud. (dep. 13/12/1999) Rv. 214917 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Ritenute di acconto - Omesso versamento -Termine di adempimento - Spostamento introdotto dall'art. 3 D.L. 83 del 1991 - Ambito di applicabilità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Lo spostamento del termine per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali operate a titolo di acconto (normalmente il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la ritenuta), introdotto con l'art. 3 del D.L.. 16 marzo 1991 n. 83 (scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta), non può incidere sul reato di cui all'art. 2 legge 7 agosto 1982 n. 516, allorché questo era già perfetto all'atto dell'entrata in vigore del D.L. stesso, e ciò in quanto la norma di nuova introduzione non poteva che essere rivolta al futuro, e cioè alle omissioni di versamento consumate successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)