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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25454 del 30/08/2023 (Rv. 668870 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Richiesta di brevetto europeo da parte del titolare di brevetto per modello di utilità - Ammissibilità - Fondamento - Conseguimento del brevetto europeo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668870-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

In tema di brevetto per invenzioni industriali, l'art. 58 del d.lgs. n. 30 del 2005, consentendo di trasformare la domanda di brevetto europeo, respinta o ritirata, in domanda nazionale per modello di utilità, non impedisce a colui che sia già titolare del brevetto nazionale per modello di utilità di presentare la domanda di brevetto europeo, il cui rilascio, tuttavia, comporta la cessazione degli effetti di quello italiano, che restano assorbiti dalla protezione assicurata dal brevetto europeo, per tutta la sua durata.

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 58, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 59, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)