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Sez. 5, Sentenza n. 46132 del 13/06/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 262184 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Scriminante del diritto di critica - Critica politica - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262184-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consiste in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva escluso la sussistenza del reato di diffamazione con riferimento alle dichiarazioni di un esponente politico il quale aveva definito "violento ed antidemocratico" il comportamento dei militanti di altro partito, per avere costoro impedito l'accesso all'ufficio elettorale del delegato alla consegna delle liste per il partito dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)