Sez. 1, Sentenza n. 12157 del 24/05/2007 (Rv. 597953 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE | Assimilazione all'interpretazione di norme giuridiche - Conseguenze - Fattispecie in materia di assegno di divorzio.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE
Il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche. (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto richieste istruttorie per ricostruire la fattispecie giudicata con la sentenza da interpretare ed aveva qualificato come "contributo una tantum rateizzato" l'assegno di divorzio corrisposto nella forma del pagamento delle rate residue di un mutuo ipotecario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)