Sez. 5, Sentenza n. 28566 del 03/02/2017 Ud. (dep. 08/06/2017) Rv. 270568 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Provvedimento di "cessazione" delle intercettazioni emesso dal P.M. - Prosecuzione dell'attività captativa - Inutilizzzabilità - Sussistenza - Successiva proroga delle operazioni - Irrilevanza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
Sono inutilizzabili le intercettazioni telefoniche eseguite dalla polizia giudiziaria su una utenza in relazione alla quale il pubblico ministero ha disposto la cessazione delle captazioni, in assenza di un formale autorizzazione alla riattivazione delle stesse. (In motivazione, la Corte ha precisato che la successiva richiesta di proroga delle intercettazioni relative all'utenza rispetto alla quale il P.M. ha disposto la cessazione delle operazioni, non vale a ratificare "ex post" l'attività captativa svolta dalla P.G.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)