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Sez. T, Ordinanza n. 18199 del 04/07/2025 (Rv. 676109-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Avviso di accertamento - Segnalazione tra diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate - Mancata allegazione all'avviso - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676109-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI

In tema di IVA, la mancata allegazione all'avviso di accertamento di una segnalazione, trasmessa da un ufficio dell'Agenzia delle entrate a quello competente ad emettere l'avviso, non ne determina l'illegittimità, poiché - non avendo la segnalazione alcuna valenza istruttoria, in quanto mero atto interno d'impulso di verifiche e valutazioni da compiersi dall'ufficio ad quem - l'accertamento non si fonda su di essa, ma sugli atti istruttori conseguentemente compiuti (anche rispetto ai documenti trasmessi con la segnalazione), i quali soli, dunque, rilevano ai fini dell'integrazione motivazionale dell'avviso.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)