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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020 (Rv. 659878 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Società a base ristretta - Utili extracontabili - Presunzione di attribuzione ai soci - Art. 47 TUIR - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659878-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

Nel caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in quanto, essendo conseguiti "in nero" e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)