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Sez. 6, Sentenza n. 39559 del 18/09/2024 Cc. (dep. 28/10/2024) Rv. 287118-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 - Richiesta di discussione orale presentata fuori dal periodo feriale - Applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287118-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, al termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza per formulare richiesta di discussione orale, previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica, in quanto non espressamente derogata, la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, se la richiesta sia avanzata prima dell'inizio del periodo feriale.

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Legge 23/02/2024 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)