Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 17 giugno 1997, causa C-164/95
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quarta Sezione)
17 giugno 1997
Nel procedimento C-164/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Supremo Tribunal Administrativo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda
e
Alfândega de Lisboa (Tribunal Técnico Aduaneiro de 2 a Instância),
domanda vertente sull'interpretazione delle sottovoci 04062090 e 04069011 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (GU L 298, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della Commissione 7 febbraio 1991, n. 316, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 37, pag. 25),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori J. L. Murray, presidente di sezione, P. J. G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda, dall`avv. R. Vasco Lavrador, del foro di Lisbona;
per il governo portoghese, dai signori L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del ministero degli Affari esteri, e L. A. Maximo dos Santos, assistente alla facoltà di giurisprudenza di Lisbona, in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor F. de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda, rappresentata dagli aw. ti A. M. Pereira, A. Caneira, del foro di Lisbona, e Th. Sandberg, del foro di Rotterdam, del governo portoghese, rappresentato dal signor L. A. Máximo dos Santos, e della Commissione, rappresentata dal signor A. Caeiro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 7 novembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con sentenza 25 gennaio 1995, pervenuta in cancelleria il 29 maggio successivo, il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle sottovoci 04062090 e 04069011 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nella versione modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (GU L 298, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della Commissione 7 febbraio 1991, n. 316, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 37, pag. 25).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate in una causa tra la società Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda (in prosieguo: la «Eru Portuguesa») e 1'Alfândega de Lisboa (Tribunal Técnico Aduaneiro de 2 a Instância; in prosieguo: 1'«amministrazione doganale»), circa la classificazione doganale di un formaggio, importato in Portogallo dai Paesi Bassi.
punto 3
All'epoca dei fatti, cioè nel 1989, era ancora in corso il periodo transitorio previsto dal Trattato di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee, durante il quale, a determinate condizioni, continuava ad applicarsi la Tariffa doganale nazionale.
punto 4
La Eru Portuguesa, in data 20 marzo 1989, ha importato 1110 cartoni di formaggio proveniente dai Paesi Bassi, imballato in sacchi di plastica contenenti ciascuno circa 15 kg di prodotto. Il formaggio confezionato si presentava come pasta o massa compatta. Dopo essere stato estratto dall'imballaggio ed esposto all'aria, si disgregava in grumi irregolari. Sulla fattura dell'esportatore, il formaggio era definito formaggio grattugiato («grated cheese»).
punto 5
La Eru Portuguesa ha dichiarato la merce come prodotto della sottovoce 04062090 della NC, mentre l'amministrazione doganale lo ha classificato nella sottovoce 0406 90 11.
punto 6
Le sottovoci 04062090 e 04069011 hanno il seguente tenore:
sottovoce 04062090 :
040620 Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:
04062010 — Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
04062090 — altri
sottovoce 0406 90 11:
040690 altri formaggi: 04069011 — destinati alla trasformazione.
punto 7
Al momento dell'importazione del prodotto in questione, le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee pubblicate dalla Commissione che riguardavano la sottovoce 04062090 erano del seguente tenore:
«(...) i formaggi grattugiati, usati generalmente come condimenti. Essi vengono ottenuti partendo da formaggi a pasta dura (in particolare, Grana, Parmigiano-Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino, ecc.) i quali, dopo essere stati grattugiati, vengono parzialmente disidratati al fine di permetterne la più lunga conservazione possibile».
punto 8
Nella versione del 1990 (GU C 263, pag. 10), le note esplicative relative alla stessa sottovoce erano così redatte:
«I formaggi grattugiati, usati generalmente come condimenti oppure per altri usi nell'industria alimentare. Il più spesso essi vengono ottenuti partendo da formaggi a pasta dura (in particolare, grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, ecc.). Questi formaggi possono essere parzialmente disidratati al fine di permetterne la più lunga conservazione possibile.
Rimangono classificati qui i formaggi, che una volta grattugiati, si sono agglomerati».
punto 9
Secondo il punto 1 dell'allegato del regolamento n. 316/91, viene classificato nella sottovoce 04062090 il «formaggio grattugiato che, a causa dell'elevato tenore di umidità e delle condizioni di trasporto o di imballaggio (imballaggio sottovuoto parziale), si presenta agglomerato».
punto 10
La Eru Portuguesa ha impugnato la decisione dell'amministrazione doganale dinanzi al Tribunal Tributàrio de 2 a Instancia, che ha competenza a conoscere dei ricorsi contro le decisioni emesse in ultimo grado da un organo del contenzioso tecnico doganale. Detto giudice ha confermato le decisioni dell'amministrazione doganale.
punto 11
In sede di appello il Supremo Tribunal Administrativo ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«Atteso che il 20 marzo 1989 è stato presentato alla dogana portoghese per l'immissione in libera pratica o per altra destinazione doganale formaggio proveniente da un paese comunitario, indicato dall'esportatore come formaggio grattugiato (“grated cheese”), sminuzzato e sottoposto a trattamento industriale per sostituire l'ossigeno con una soluzione iniettata di nitrogeno 002 per prolungarne la conservazione, quindi imballato e compresso in sacchetti di plastica in confezioni di circa 15 kg di peso, con alta percentuale di umidità, che si presenta come pasta o massa compatta e che, aperto ed esposto all'aria si disgrega in grumi irregolari, si chiede:
1) Visto il regolamento (CEE) della Commissione 7 febbraio 1991, n. 316, se detto formaggio vada classificato nella voce doganale 04062090 come “formaggio grattugiato o in polvere di tutti i tipi”, oppure nella voce doganale 04069011 come “formaggio destinato alla trasformazione”.
2) Se detto regolamento abbia carattere interpretativo e sia perciò applicabile retroattivamente alle importazioni di detto formaggio.
3) In caso di soluzione negativa di una delle questioni di cui sopra, se si debbano prendere in considerazione nella fattispecie le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee nella versione alla quale si riferisce la GU C 263 del 18 ottobre 1990, pag. 10, oppure le note esplicative precedenti.
4) Nell'una o nell'altra ipotesi, in quale delle due voci doganali summenzionate debba classificarsi detto formaggio».
punto 12
Con dette questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice a quo chiede in sostanza se la sottovoce 04062090, nella versione vigente al momento dei fatti determinanti per la causa principale, vada interpretata nel senso che comprende un formaggio grattugiato che, al momento dell'importazione, si presenta, dato il modo di imballaggio e di conservazione impiegato, in forma agglomerata e si disgrega in grumi irregolari dopo l'estrazione dall'imballaggio e l'esposizione all'aria. In alternativa, vorrebbe sapere quale può essere l'incidenza di disposizioni successive, specie di quelle di cui al regolamento n. 316/91, sulla classificazione di detta merce.
punto 13
Secondo una giurisprudenza costante, la certezza del diritto e la facilità dei controlli esigono che il criterio determinante ai fini della classificazione doganale delle merci venga ricercato in linea generale nelle loro caratteristiche e proprità obiettive, quali sono definite dal testo delle voci della Tariffa doganale comune e dalle note relative alle sezioni o ai capitoli (sentenza 17 aprile 1997, cause riunite C-274/95, C-275/95 e C-276/95, Wünsche, Racc. pag. I-2091, punto 15). Allo stesso modo, ai fini dell'interpretazione della Tariffa doganale comune, le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune nonché le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale Tariffa e come tali possono essere considerati strumenti validi per l'interpretazione della stessa, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C-106/94 e C-139/94, Colin e Dupré, Racc. pag. I-4759, punto 21, e 20 giugno 1996, causa C-121/95, VOBIS Microcomputer, Racc. pag. I-3047, punto 13).
punto 14
Come risulta dall'allegato I del regolamento n. 3174/88, le regole generali per l'interpretazione della NC, applicabili al momento dei fatti della causa principale, stabiliscono che, allorché una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la voce più specifica deve avere la priorità su quelle di portata più generale [regola n. 3, lett. a)] e che la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore (regola n. 6).
punto 15
Va osservato che la voce 0406 comprende «formaggi e latticini», sicché un prodotto come quello sul quale verte la causa principale rientra in questa voce. Resta dunque da vedere se un prodotto che ha le caratteristiche di quello oggetto della causa principale rientra nella sottovoce 04062090 oppure nella sottovoce 0406 90 11.
punto 16
A questo proposito si deve ricordare che la sottovoce 040620 comprende «formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi», mentre la sottovoce 040690 comprende gli «altri» formaggi.
punto 17
Ne consegue dunque che la sottovoce 040620 è quella con carattere più specifico e quindi, in linea di principio, deve prevalere sulla sottovoce 0406 90.
punto 18
Quanto alla portata della sottovoce 040620, si deve osservare che l'espressione «di tutti i tipi» non è limitata esclusivamente a taluni formaggi grattugiati. Essa si deve invece applicare in tutti i casi in cui il prodotto, per le sue caratteristiche e per le sue proprietà obiettive, può considerarsi «formaggio grattugiato», senza dover necessariamente soddisfare altre condizioni.
punto 19
Questa conclusione è corroborata tanto dalle note esplicative del 1989 quanto da quelle del 1990.
punto 20
Secondo le note esplicative del 1989, la sottovoce 04062090 comprende i formaggi grattugiati generalmente usati come condimento, ma non esclude quelli impiegati ad altri scopi. Anche se le note del 1989 affermano che i formaggi grattugiati «vengono ottenuti partendo da formaggi a pasta dura», la loro indole non esauriente, anche sotto quest'ultimo aspetto, è chiarita dalle note del 1990, che aggiungono che i formaggi grattugiati «il più spesso» sono ottenuti da formaggi a pasta dura. Inoltre, le note del 1990 precisano che «rimangono classificati qui i formaggi che, una volta grattugiati, si sono agglomerati».
punto 21
Ne consegue che, siccome il formaggio di cui trattasi era stato grattugiato prima di essere imballato e si disgrega in grumi irregolari dopo essere stato estratto dall'imballaggio ed esposto all'aria, né il fatto che si tratti di un prodotto ottenuto da un tipo di formaggio con una percentuale di umidità superiore a quella dei formaggi abitualmente impiegati per produrre formaggio grattugiato, né il modo di imballaggio o di conservazione del prodotto possono, ai fini della NC, privarlo del suo carattere obiettivo di formaggio grattugiato.
punto 22
Di conseguenza, senza dover esaminare l'applicabilità del regolamento n. 316/91, si devono risolvere le questioni in esame dichiarando che la sottovoce 04062090 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 3174/88, va interpretata nel senso che comprende un formaggio grattugiato che, al momento dell'importazione, si presenta, dato il modo di imballaggio e di conservazione impiegato, in forma agglomerata e, dopo l'estrazione dall'imballaggio e l'esposizione all'aria, si disgrega in grumi irregolari.
Sentenza › Sulle spese
punto 23
Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Supremo Tribunal Administrativo con sentenza 25 gennaio 1995, dichiara:
La sottovoce 04062090 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, nella versione modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87, va interpretata nel senso che comprende un formaggio grattugiato che, al momento dell'importazione, si presenta, dato il modo di imballaggio e di conservazione impiegato, in forma agglomerata e, dopo l'estrazione dall'imballaggio e l'esposizione all'aria, si disgrega in grumi irregolari.
Firme
Murray
Kapteyn
Ragnemalm
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 1997.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quarta Sezione
J. L. Murray