Sez. 1, Sentenza n. 10779 del 09/07/2003 (Rv. 569260 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Società per azioni con capitale maggioritario dell'ente locale (Regione) - Consiglio di amministrazione - Appartenenza - Causa di ineleggibilità alla carica di consigliere dell'ente - Sussistenza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
L'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un ente locale (nella specie, Regione) configura la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere dell'ente stesso prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in quanto l'ivi recepita nozione di "dirigente" non è da intendere, nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ., come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato, bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano - come coloro che compongono il suddetto organo collegiale amministrativo - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)