Sez. 2, Sentenza n. 3092 del 30/10/1971 (Rv. 354413 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - OBBLIGO DI CONOSCERE LE NORME VIGENTI DELLO ORDINAMENTO GIURIDICO STATUALE - CONFIGURABILITA ANCHE IN ORDINE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI - LIMITI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - OBBLIGO DI CONOSCERE LE NORME VIGENTI DELLO ORDINAMENTO GIURIDICO STATUALE - CONFIGURABILITA ANCHE IN ORDINE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'Obbligo del giudice di conoscere le norme vigenti dell'ordinamento dello stato (jura novit curia) - facendone eventualmente autonoma ricerca e risalendo, se del caso, alle fonti formali di produzione delle medesime per valutarne i presupposti di validita e i limiti di efficacia e per determinarne il contenuto - riguarda anche le norme dei regolamenti edilizi locali; rispetto a questi l'enunciato principio comporta pertanto che il giudice non e tenuto a decidere juxta alligata et probata, con la conseguenza che, essendo il suo potere di cognizione svincolato dall'iniziativa assertiva e probatoria delle parti, egli erra qualora, pur avendo la possibilita di prenderne comunque conoscenza, ometta di farne applicazione nella fattispecie a lui sottoposta sol perche la parte non ne abbia provato l'esistenza e il contenuto. Considerato, peraltro, che i regolamenti comunali sono formalmente Atti amministrativi, i quali, a differenza delle leggi e dei regolamenti presidenziali, non sono soggetti ad una Forma di pubblicita generale, e il cui procedimento di formazione, - in relazione alle condizioni di efficacia e alle particolari forme di pubblicita locale cui sono sottoposti - non consente sempre di pervenire ad un sicuro e completo accertamento della loro esistenza e del loro esatto contenuto, che possa essere desunto dal giudice in base ad un esame integrale diretto ed immediato delle fonti di cognizione in cui e ufficialmente consacrato il testo completo del regolamento e delle sue eventuali varianti, ne consegue che se e vero che per la loro natura normativa essi devono essere sempre applicati dal giudice che sia in grado di averne comunque una sufficiente e sicura conoscenza, anche se la parte non abbia fornito la prova della loro esistenza e del loro preciso contenuto, e pur vero che il cennato Obbligo resta per cio stesso necessariamente condizionato e limitato - al pari di quanto accade per gli Usi normativi e per norme della legge straniera - al fatto che la conoscenza del regolamento applicabile nella concreta fattispecie, anche se non attraverso gli elementi forniti dalle parti, possa essere comunque acquisita al giudizio. (nella specie, e stata respinta la tesi, prospettata per la prima volta in Sede di legittimita, secondo cui le norme edilizie del comune di gaeta, applicate dai giudici di merito, avrebbero dovuto ritenersi non piu in vigore, per essere state sostituite da un nuovo regolamento edilizio comunale che, peraltro, pur risalendo, secondo lo stesso asserto di parte, ad epoca anteriore alla data di proposizione della domanda, non era stato mai invocato, ne comunque acquisito nelle precorse fasi del giudizio di merito, e la cui esistenza non risultava comunque nota al collegio giudicante della Corte di Cassazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Preleggi art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)