Regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio del 12 aprile 2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio
Testo in vigore al
Art. 4
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o assoggettata/o al presente regolamento o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la decisione non vadano a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato IA;
d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato, e
e) se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I, gli Stati membri abbiano notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
Art. 5
L'autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 3 o 4.
Art. 6
L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.
Art. 7
L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
Art. 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
b) collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Art. 9
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Art. 9 bis
È vietato:
a) acquistare, fungere da intermediario o collaborare all'emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dal governo illegittimo di Laurent GBAGBO, dalle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o dalle entità che egli possiede o controlla. In deroga, le istituzioni finanziarie sono autorizzate ad acquistare tali obbligazioni o titoli di valore equivalente alle obbligazioni e ai titoli che già detengono e che stanno per scadere;
b) erogare prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent GBAGBO e alle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o alle entità che egli possiede o controlla.
Art. 9 ter
I divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 9 bis non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in questione.
Art. 10
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Art. 11
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 11 bis
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inseriscano nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.
2. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato IA.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.
6. L’elenco di cui all’allegato IA è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
Art. 12
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.
Art. 12 bis
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.
Art. 13
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.
Art. 14
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 aprile 2005. Per il Consiglio Il presidente J.-C. Juncker