diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3023 del 11/02/2026 (Rv. 677753-03)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Travisamento dei fatti - Distinzione - Prospettazione di errore di fatto - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677753-03

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece, l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)