Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 103 del 1962
Massime (1)
Massima n. 1640
- Previdenza e assistenza sociale
- Assicurazioni sociali obbligatorie
- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 9
- Inefficacia delle marche assicurative che si riferiscono a periodi di paga anteriori di oltre cinque anni alla data della riconsegna delle tessere assicurative all'i.n.p.s.
- Eccesso di delega
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità della norma impugnata.
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che sanciva la inefficacia delle marche assicurative relative a periodi di paga di oltre cinque anni anteriori alla data di riconsegna delle tessere all'I.N.P.S.). V. sent. n. 38/1962.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 14 dicembre 1961 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Bevilacqua Angelo contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;
2) 14 dicembre 1961 del Tribunale di Udine nei procedimento civile promosso da Cacitti Mario contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;
3) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedi mento civile promosso da Borean Tiziano contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;
4) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Cecconi Vittorino contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;
5) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Pestrin Vittorio contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;
6) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Nonis Maria contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;
punto 1
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che con le ordinanze suddette è stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché il suo contenuto esorbita dai limiti della delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che questa Corte, con la sentenza n. 38 del 12 aprile 1962, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze