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Sez. 2 - , Sentenza n. 4830 del 23/02/2021 (Rv. 660457 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Concorso di persone nella consumazione della violazione amministrativa - Omessa menzione, nella contestazione e nella successiva ordinanza - ingiunzione, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, prevedente detto concorso - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Indicazione, nella contestazione, della avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri - Sufficienza.
Stato
decisa il 2021-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660457-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri, e nella successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che tale concorso prevede, non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi, necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Decreto Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)