Sez. L, Sentenza n. 5910 del 13/11/1979 (Rv. 402589 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - RAPPORTO DI AGENZIA - SEDE DELL'AGENZIA - DIPENDENZA DELL'AZIENDA DEL PREPONENTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - RAPPORTO DI AGENZIA - SEDE DELL'AGENZIA - DIPENDENZA DELL'AZIENDA DEL PREPONENTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA - RILEVANZA.*
Una Agenzia non configura una dipendenza dell'azienda del proponente, in quanto la professione dell'agente si concreta in un'attivita autonoma, distinta ed indipendente da quella del preponente, organizzata con i mezzi propri dell'agente medesimo ed a suo rischio completo: la Sede dell'Agenzia non costituisce valido criterio di individuazione del giudice competente, ai sensi dell'art 413 cod proc civ, sulla controversia tra agente e preponente, dovendo tenersi conto del luogo di conclusione del contratto di Agenzia. (Conf 2059/78, mass n 391427).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)