Sez. 6, Sentenza n. 44963 del 22/09/2016 Cc. (dep. 26/10/2016) Rv. 268128 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Caso di dubbio - Regola di giudizio - A favore dell'imputato - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che, valutando il dato relativo alla partecipazione dell'imputato ad un unico reato fine, unitamente alla assenza di rapporti con altri sodali e al difetto di elementi indicativi della esistenza di una programmazione di future operazioni, aveva escluso la configurabilità a suo carico del reato associativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)