Sez. 3, Sentenza n. 7330 del 10/12/1986 (Rv. 449388 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO RILEVANTE - APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASFORMAZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO RILEVANTE - APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASFORMAZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA.*
In tema di cessazione della proroga legale di contratto agrario, l'accertamento delle circostanze idonee ad escludere la stessa secondo il disposto dell'art. 1, lett. B), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 - che prevede il caso in cui il concedente voglia compiere sul fondo radicali trasformazioni in conformità di un piano dichiarato attuabile dall'ispettorato compartimentale della agricoltura - va effettuato con riferimento al momento della decisione del giudice del merito, attinendo esse all'esistenza del diritto fatto valere e non alla facoltà di porre la domanda. È di conseguenza sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che l'approvazione del piano - ancorché presentato successivamente alla domanda stessa - sia intervenuta nel corso del giudizio di merito. (Conf 4963/83, mass n 429835).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)