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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 47 del 1982

Decisione
decisa il 1982-01-22, depositata il 1982-02-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:47
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14531

  • Aborto e interruzione volontaria della gravidanza
  • Normativa attuale
  • Omessa motivazione in ordine alla rilevanza
  • Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.

Norme impugnate

  • art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 20 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 13 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 11 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 6 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 21 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 14 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 19 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 8 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 22 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 15 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 4 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 5 legge 22 maggio 1978, n. 194
  • art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1979 dal Giudice tutelare di lvrea, sull'istanza proposta da Alongi Enrico nell'interesse di Orlando Santina, iscritta al n. 1012 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980. Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di lvrea, con ordinanza emessa il 16 novembre 1979, quale Giudice tutelare investito della richiesta di autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, presentata da una gestante minore degli anni 18, ai sensi dell'art. 12, legge 22 maggio 1978, n. 194, denuncia tale disposizione di legge come lesiva dell'art. 30 Cost.: si assume invero nell'ordinanza di rinvio che - potendo la gestante ottenere il provvedimento che l'autorizza a decidere l'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà del minore - ne risulta lesa la sfera dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti ai genitori in virtù del suddetto precetto; che il giudice a quo censura altresì gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, della citata legge n. 194, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo comma, 29, 30, 31 e 32 Cost.;
punto 2
considerato che la questione prospettata con riguardo all'art. 12 per asserita violazione dell'art. 30 Cost. è stata già dichiarata infondata con sentenza n. 109/81, nei sensi della relativa motivazione, e che la Corte non ravvisa ragioni per dover modificare la propria giurisprudenza;
punto 3
considerato che, quanto all'incidente di costituzionalità promosso per le altre disposizioni della legge n. 194, il Pretore di Ivrea si è limitato ad un inconferente richiamo delle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari con riguardo al disegno della legge in esame: nelle quali si dibatte il disposto dell'art. 12, ma non vengono per alcun verso considerati i problemi di legittimità costituzionale connessi con le rimanenti norme censurate; il che comunque non basta a soddisfare l'onere dell'indagine delibatoria che al giudice a quo è demandata in ordine alla rilevanza delle questioni proposte in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 30 Cost.; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo comma, 29, 30, 31 e 32 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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