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Sez. 5, Sentenza n. 3099 del 17/02/2016 (Rv. 639044 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessione di beni esistenti nel territorio nazionale eseguita dal cedente residente nello Stato nei confronti di cessionario extracomunitario privo di codice identificativo IVA - Operazione intracomunitaria - Esclusione - Obblighi fiscali del cedente italiano - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639044-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI

In tema di IVA, la cessione di beni esistenti sul territorio nazionale eseguita dal cedente residente nello Stato italiano nei confronti di cessionario extracomunitario privo di codice identificativo IVA non costituisce una cessione all'esportazione, non essendo i beni usciti dal territorio comunitario, né una cessione intracomunitaria non imponibile, non essendo il soggetto cessionario residente in alcun Paese membro e, dunque, neppure soggetto passivo IVA, ma integra una comune cessione di beni sul territorio nazionale, sicché il cedente italiano è tenuto ad emettere fattura nei confronti del cessionario extracomunitario, con applicazione dell'aliquota IVA italiana, che grava sul prezzo di vendita del bene corrisposto dall'acquirente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 58, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)