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Sez. 2, Sentenza n. 19104 del 02/09/2009 (Rv. 609375 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO | Interpretazione del contratto - Clausola di stile - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Garanzia dell'alienante di libertà del bene da ipoteche, pesi e trascrizioni pregiudizievoli - Clausola generica e di stile - Configurabilità - Limiti - Principio di conservazione - Applicabilità - Interesse dell'acquirente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609375-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

In materia contrattuale, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione, lo stabilire se una determinata clausola contrattuale sia soltanto di stile ovvero costituisca espressione di una concreta volontà negoziale con efficacia normativa del rapporto. Tuttavia, sia per il principio di conservazione delle clausole contrattuali, sia perché rispondente all'interesse dell'acquirente di un immobile a non esser limitato nella disponibilità e nel godimento del medesimo, non può ritenersi generica ed indeterminata, e pertanto di stile, senza ulteriori argomenti al riguardo, la clausola secondo la quale l'alienante garantisce la libertà del bene da ipoteche, pesi e trascrizioni pregiudizievoli, pur se essa è sintetica e onnicomprensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)