Sez. U, Sentenza n. 1382 del 16/05/1973 (Rv. 364039 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI IN MATERIA DISCIPLINARE E DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO - RECLAMI - DEPOSITO DEL RICORSO - TEMPESTIVITA - SUFFICIENZA PER LA VALIDITA DELLA DOMANDA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - POTERI DEL GIUDICE ADITO.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI IN MATERIA DISCIPLINARE E DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO - RECLAMI - DEPOSITO DEL RICORSO - TEMPESTIVITA - SUFFICIENZA PER LA VALIDITA DELLA DOMANDA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - POTERI DEL GIUDICE ADITO.*
Nel procedimento di reclamo contro le deliberazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti in materia di iscrizione, o cancellazione, nell'albo o nell'elenco e in materia di disciplinare, il deposito tempestivo del ricorso vale, di per se, a salvare la domanda giudiziale dalla decadenza inerente all'inutile decorso del termine per proporlo. Nello stesso procedimento spetta al giudice adito, ove la domanda pretermetta l'indicazione formale di taluno dei litisconsorti necessari ex lege, di ovviarvi, imponendo la notificazione del ricorso anche a tale litisconsorte.*
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1953 num. 1067 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)