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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 183 del 1985

Decisione
decisa il 1985-06-11, depositata il 1985-06-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:183
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10993

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
  • Regioni valle d'aosta e toscana
  • Ricorsi contro decreto legge decaduto
  • Manifesta inammissibilità
  • Fattispecie
  • Istituzione tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.l. 24 maggio 1984, n. 153 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate, rispettivamente, in riferimento agli artt. 2, 12, 14 e 50 Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, 77, 115, 116, 119 e 136 Costituzione ed in riferimento agli artt. 3, 77, 97 e 119 della Costituzione. Il decreto-legge infatti è decaduto per mancata conversione in legge nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto, con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 Cost.. - S. n. 307/1983 e O. nn. 349, 360 e 363/1983, S. nn. 59/1982 e 129/1985.

Norme impugnate

  • d.l. 24 maggio 1984, n. 153

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 153 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta e Toscana, notificati il 25 e il 21 giugno 1984, depositati in cancelleria rispettivamente il 28 successivo e il 6 luglio 1984 ed iscritti ai nn. 17 e 19 del registro ricorsi 1984. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 giugno 1984, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale del d.l. 24 maggio 1984, n. 153 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), per asserito contrasto con gli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto di autonomia, 77, 115, 116, 119 e 136 della Costituzione; che gli artt. 1, comma terzo, 2, 3 e 4 dello stesso d.l. 153/84 sono stati impugnati anche dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 77, 97 e 119 Cost., con altro ricorso notificato il 21 giugno 1984; e che, in entrambi i giudizi, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per dedurre la legittimità delle norme censurate.
punto 2
Considerato che i giudizi stessi vanno previamente riuniti per essere decisi con unica ordinanza; che, per altro, tutte le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto il decreto 153/1984 è nel frattempo decaduto per mancata conversione nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/1983; ordd. 349, 360-363/1983); né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze nn. 59/1982 e 129/1985).
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. 24 maggio 1984, n. 153 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate, con i ricorsi in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 2, 12, 14, 50 Statuto speciale, 77, 115, 116, 119, 136 Cost.; e dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 3, 77, 97 e 119 Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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