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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018 (Rv. 648484 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Eccezioni non accolte in primo grado - Esame in appello - Condizioni - Specifica riproposizione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648484-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

L'onere di riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado (nella specie, di prescrizione) opera anche nel processo tributario, a norma dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché l'omessa specifica riproposizione in sede di gravame preclude l'esame del relativo motivo di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)