Sez. 1, Sentenza n. 20714 del 22/09/2006 (Rv. 594664 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Principio di autosufficienza del ricorso - Onere del ricorrente di indicare la esposizione sommaria del fatto - Omessa esposizione nell'articolazione dei singoli motivi del ricorso - Inadempimento del predetto onere - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
A norma dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Tale requisito di autosufficienza del ricorso non può ritenersi soddisfatto, nella assenza assoluta della esposizione sommaria del fatto, ove tale esposizione non sia recuperata nell'articolazione dei singoli motivi del ricorso, che contengano solo una parziale ricostruzione dei fatti, volta a volta funzionali alle tesi giuridiche sostenute, senza una visione di insieme che ne permetta una sicura ed agevole lettura(principio affermato in una fattispecie nella quale il ricorso si limitava a precisare che <<sono noti i fatti e le vicende processuali>>).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)