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Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in edifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) costruzione manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio;
6) di produzione, trasformazione, estriazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, della elettricita', compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli
terrestri, nautici o aerei, nonche' il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico e scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca, esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata dello spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze, o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici metalli o delle macellerie;
22) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale le del Corpo nazionale vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione dei pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso famigliare o privato.
Sono escluse altresi' dall'assicurazione secondo il presente decreto le attivita' previste ai nn. 7), 8), 10), 14), 24) e 26), nonche' al n. 13) limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1947, numero 1450 e relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 918, n. 1889, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ad eccezione del lavori di taglio, riduzione di piante e getto di esse eseguiti da piu' tre operai".

Art. 2

1. L'art 6 del regio decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1 occupano persone tra quelle indicate nell'articole 18.
Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati i datori di lavoro:
le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa' anche di fatto, comunque denominati, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n 7) dell'articolo 18;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle lievi o coloro che sono ritenuti tal dalla legge, nei confronti degli addetti alle navigazione e alla pesca marittima;
le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni le case di cura, ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei limiti di cui al successivo articolo 3, numero 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti;
gli appaltatori e i concessionari d lavoro, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette, all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati.
Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo della assicurazione si avvalgono, col consenso di questi, di altri prestati d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi e' a carico del datore di lavoro predetto.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscono persone nei lavori previsti dall'articolo 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano piu' di tre: si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e dal seconde comma dell'articolo 1 nonche' di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privati, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento".

Art. 3

1. L'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e successive modificazioni e' sostituito seguente:
"Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano e alle dipendenze, e sotto, la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze opera: manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavoratori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1.259.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religione che prestino opera retribuita manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 21, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra, la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto".

Art. 4

1. Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il 60 per conto della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

Art. 5

1. L'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguente:
"Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilitata permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza, di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Quando sia, accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una, inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione e' calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:
1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dall'allegata, tabella dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita':
3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.
Le rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.
Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilita' permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma, dell'articolo 30 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
Nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dallo istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti.
Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato con alla attitudine al lavoro normale, tua a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita'. Il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio.
Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di vari ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'articolo 27.
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.
Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilita' permanente parziale.
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200".

Art. 7

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: ".
A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sara' ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

Art. 9

1. Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti commi:
"In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni triennio, non oltre i tre messi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, sempreche' sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura, non inferiore al 10 per cento. Le variazioni in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera.
Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma e' aumentata, del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquidate, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso".

2. Per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentocinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila.

Art. 10

1. All'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma "Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'articolo 39 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del quinto comma dell'articolo 39".

2. Le variazioni inferiori al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo per la riliquidazione delle rendite.

Art. 11

1. L'articolo 41 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e' sostituito dal seguente:
"Se infortunato e' apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'articolo 31 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono cosi' determinate:
a) la indennita' per inabilita' temporanea assoluta e' ragguagliata alla retribuzione effettiva; secondo le norme dell'articolo 39;
b)
la rendita inabilita' e la rendita ai superstiti sono ragguagliata alla retribuzione della qualita' iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni 18 non apprendiste occupato nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori d'opera di eta' superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, lo prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente articolo 40, o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista, per i prestatori d'opera della stessa localita' occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 39".
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' elevato a lire 210 e la quota dovuta, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali elevata a lire 80.

Art. 12

1. Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) nel primo comma dell'articolo 1 alle parole:
    "per gli uomini di eta', superiore a sedici anni, lire 400;
    per le donne di eta' superiore a sedici anni, lire 300;
    per i ragazzi di a ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni, lire 150"
    sono sostituite le seguenti:
    "per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni 2 lire 700; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400.
    Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525";

  2. b) nel primo comma dell'articolo 2, alle parole:
    "retribuzione annua convenzionale di lire 210.000 per gli uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni" sono sostituite le seguenti:
    "retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di eta' non superiore a sedici a anni";

  3. c) il quarto comma del medesimo articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Per i casi di inabilita' permanente, assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita e' integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000";

  4. d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dello articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
    "Oltre alla rendita di cui al primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto nelle seguenti misure:
    a) lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
    b) lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
    c) lire 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
    d) lire 120.000 negli altri casi.
    Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono annientati di lire 20.000 per ogni ascendente; fino al massimo di due, viventi a carico del defunto.
    Gli assegni di cui alle lettere b) e o) sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque.
    L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto".