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Sez. 2, Sentenza n. 2586 del 03/07/1975 (Rv. 376532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE - DEPOSITO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE - DEPOSITO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA.*

La norma la quale impone di depositare in cancelleria il controricorso entro venti giorni dalla sua notificazione non e priva di sanzione poiche, anche se l'art 370 cod proc civ non contiene un richiamo esplicito alle Disposizioni del precedente articolo, tuttavia la improcedibilita deriva dal sistema secondo cui il controricorso ha lo scopo di porre tempestivamente il giudice ed il ricorrente in condizione di conoscere le difese del resistente, e se questi, anziche avvalersi della facolta di far discutere oralmente la causa dal suo difensore ritualmente nominato, vuole presentare difese e memorie prima dell'udienza di discussione, deve sottostare all'Onere processuale impostogli, rispettando i termini fissati non solo per la notificazione ma anche per il deposito del controricorso. (Conf 16/73, mass n 361762).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)